1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa sino alla data del 6 maggio 2009.
2. Successivamente alla data di cui al comma 1 e sino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica.
3. Successivamente alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico
a) i princìpi di parità di trattamento dei concorrenti, imparzialità, libera concorrenza, pubblicità e trasparenza;
b) l'interesse della pubblica amministrazione e della collettività al conseguimento della prestazione che meglio realizzi i princìpi informativi del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 4, alle condizioni economicamente più favorevoli;
c) l'interesse dei soggetti concorrenti a non essere discriminati e a partecipare in condizioni di parità alla procedura di gara.
7. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con regolamento ulteriori norme recanti disciplina della procedura di affidamento di cui al presente articolo al fine di rendere effettiva l'osservanza dei princìpi stabiliti dal comma 6. Per le procedure di affidamento di cui ai commi 4 e 5 è fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare riconosciuta alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
8. Le società incaricate del servizio pubblico generale radiotelevisivo lo svolgono sulla base del contratto di servizio stipulato con il Ministro delle comunicazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge e dalle altre leggi vigenti. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società presentano al Ministro delle comunicazioni una relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
9. I contratti di servizio nazionali e regionali si conformano ai princìpi stabiliti dagli articoli 2 e 3, tendono alla realizzazione dei princìpi generali in materia di informazione sanciti dall'articolo 4 e al perseguimento dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo di cui al medesimo articolo.
10. I contratti di servizio nazionali e regionali sono approvati con decreto del